Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
OGGETTO: Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di
rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto
direttoriale n.0194803 del 27 aprile 2026.
La presente nota circolare riassume gli adempimenti che, in base alle vigenti disposizioni, devono
essere rispettati da coloro che intendono esercitare la pesca sportiva e ricreativa e, da ultimo, definisce
modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle
attività di pesca sportiva e ricreativa, da effettuarsi mediante l’utilizzo del sistema elettronico di
registrazione e dichiarazione delle catture (denominata RecFishing), adottato col decreto citato in
oggetto.
Premessa
In via preliminare, si ritiene utile richiamare il quadro generale delle disposizioni che disciplinano
l’attività di pesca non professionale (in particolare sportiva o ricreativa), che costituisce il primo e
sempre vigente inquadramento della materia. Nei paragrafi successivi saranno trattate le ulteriori
disposizioni di dettaglio applicabili in questo contesto, anche alla luce di recenti interventi normativi.
Al riguardo, si fa riferimento all’articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che definisce
la pesca non professionale come quella attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini
ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. La norma citata vieta la vendita e il commercio dei prodotti
della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il
competente Ministero non ne disponga comunque il divieto. Il medesimo articolo consente infine la
pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari soltanto ai maggiori di anni sedici.
Ulteriormente, si cita l’articolo 128-bis del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale stabilisce che la
pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea e senza l’uso di apparecchi ausiliari di
respirazione, consentiti solo per finalità diverse dalla pesca. La norma, infine, vieta al pescatore
sportivo subacqueo di raccogliere coralli o molluschi e consente di trasportare sullo stesso mezzo
nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il
divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea.
Da ultimo, si rinvia agli articoli dal 137 al 144 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, che pongono norme
di dettaglio rispettivamente in tema di attrezzi individuali e non individuali consentiti; rispetto della
distanza da unità da pesca professionale in esercizio; limitazioni all’uso degli attrezzi consentiti; limiti
di cattura; mezzi nautici consentiti e regole per lo svolgimento delle manifestazioni sportive.
Comunicazione di pesca sportiva e ricreativa
Fermo restando il quadro di norme sopra descritto, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010
(“Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”), tutti coloro che intendono
praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare devono effettuare una comunicazione al Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l’area riservata del sito “SIAN –
Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF.
Il servizio è, notoriamente, rivolto a tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa
in mare e alle associazioni di settore, delegate a comunicare ed aggiornare i dati dei propri associati.
L’attestazione dell’avvenuta comunicazione è necessaria per poter esercitare la pesca (c.d. tesserino
di pesca sportiva e ricreativa) ed ha la validità di 1 anno (anno legale). Il tesserino può essere
rinnovato eseguendo annualmente la necessaria comunicazione. Le comunicazioni effettuate con
scadenza prorogata sino al 30 aprile 2026, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del
Ministero www.masaf.gov.it , del decreto direttoriale numero.0194803 del 27 aprile 2026, dovranno
essere rinnovate per il corrente anno.
Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso
La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere esercitata invece solo previo rilascio di un
nulla osta, a cura dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da
diporto interessata, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile alla
scadenza.
Il nulla osta per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere richiesto solo dai pescatori
sportivi e ricreativi che abbiano già effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano
quindi in possesso del relativo tesserino, oppure dagli organizzatori di gare, che possono richiedere il
nulla osta per tutte le unità partecipanti, elencandole nell’istanza.
Al fine di monitorare le quote di cattura del tonno rosso, il nulla osta è rilasciato per l’unità da diporto
e non può essere ottenuto per barche straniere. Esso consente lo svolgimento dell’attività di pesca
ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti e non è necessaria la presenza a bordo del
soggetto che ha presentato l’istanza.
Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare
con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di tonno rosso all’Autorità marittima
del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere
consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di
cattura, utilizzando l’apposita modulistica.
Pesca sportiva e ricreativa del pesce spada
In analogia a quanto sopra indicato per la pesca del tonno rosso, le vigenti disposizioni prevedono il
rilascio, a cura dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto
interessata, di uno specifico nulla osta, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e
rinnovabile alla scadenza, anche per la pesca del pesce spada.
Anche in questo caso, il rilascio del nulla osta è richiesto a tutti i pescatori sportivi e ricreativi che
abbiano effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano quindi in possesso del
tesserino, nonché agli organizzatori di gare, che possono richiedere il nulla osta per tutte le unità
partecipanti, elencandole nell’istanza.
Il nulla osta è rilasciato per l’unità da diporto e non può essere ottenuto per barche straniere e consente
lo svolgimento dell’attività di pesca a tutti i soggetti presenti a bordo, a prescindere dalla presenza a
bordo del soggetto che ha presentato l’istanza.
Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare
con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di pesce spada all’Autorità marittima
del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere
consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di
cattura, utilizzando l’apposita modulistica.
Pesca sportiva e ricreativa col palangaro
Come noto, la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro è un’attività regolamentata con l’obiettivo
di tutelare le risorse ittiche e garantire una pesca responsabile. Le vigenti norme prevedono una
specifica autorizzazione per l’uso di questo attrezzo da pesca, rilasciata dell’Autorità marittima,
indipendentemente dal luogo di residenza del richiedente. L’autorizzazione ha validità annuale (anno
solare).
L’obbligo di richiedere l’autorizzazione è rivolto ai pescatori sportivi e ricreativi interessati a
praticare la pesca con il palangaro che hanno già effettuato preventivamente la comunicazione di
pesca sportiva e ricreativa al MASAF, prevista dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
La validità dell’autorizzazione è quindi subordinata alla effettiva validità della comunicazione al
MASAF e può essere negata o revocata qualora siano accertate violazioni amministrative al decreto
ministeriale n. 45439 del 30 gennaio 2024 e successive modifiche ed integrazioni.
L’utilizzo dell’attrezzo palangaro è vietato per la pesca di tutte le specie bersaglio altamente
migratorie (es. tonno rosso e pesce spada). I pescatori autorizzati, infine, provvedono ad apporre
apposita marcatura che riporta il numero di autorizzazione sugli attrezzi utilizzati per la pesca.
Uso dell’applicazione elettronica RECFISHING
Come previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n. 2842/2023, la Commissione
europea ha recentemente sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che permette di
rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa, permettendone l’utilizzo ai Paesi
membri richiedenti.
Conseguentemente, questa Amministrazione (col decreto direttoriale numero 0194803 del 27 aprile
2026 ha recepito il sistema elettronico europeo di registrazione e dichiarazione delle catture, per le
finalità di cui all’articolo 55 del citato regolamento, pur continuando a raccogliere le comunicazioni
regolate con il decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
In ragione di quanto precede, le persone fisiche, di età maggiore ai 16 anni, che praticano la pesca
sportiva o ricreativa subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto, devono anche registrarsi
tramite l’applicazione RecFishing, disponibile sul Google Play Store e Apple Store, seguendo i
seguenti passaggi:
Gli interessati devono procedere al download dell’applicazione RecFishing e alla successiva
registrazione tramite il portale EU Login, accessibile direttamente dall’applicazione.
1. Al termine della procedura di registrazione, nella sezione “Profilo” della App, verrà generato un
codice RecFishing.
2. Il codice RecFishing dovrà essere inserito in fase di rilascio o rinnovo del tesserino pescatori
nazionale (area riservata del sito “SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF).
3. Le associazioni potranno registrare i propri associati, purché rispettino quanto previsto ai
precedenti punti.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell’applicazione di cui trattasi, si precisa che al termine
della fase di registrazione, ciascun utente è tenuto a seguire le seguenti disposizioni applicative:
a) La rendicontazione delle catture e dei rilasci è riconducibile alla singola persona, che dovrà
inserire nel RecFishing esclusivamente le specie elencate al comma 3 del decreto direttoriale n.
0194803 del 27 aprile 2026
b) L’apertura della “Sessione di pesca” sull’applicazione RecFishing deve essere contestuale
all’inizio della battuta di pesca.
c) La dichiarazione delle catture delle specie, di cui alla precedente lettera a), deve essere effettuata
prima del rientro in porto e, in ogni caso, non oltre le ore 23:59 del giorno in cui è avvenuta la
cattura.
Al fine di garantire supporto tecnico e assistenza agli utenti, la Scrivente ha attivato un sistema di
help desk al seguente indirizzo e-mail: censimentopescasportiva@masaf.gov.it.
Da ultimo, per ogni eventuale ulteriore informazione, è possibile consultare la pagina delle FAQ
raggiungibile al sito web dedicato: https://www.controllopesca.politicheagricole.it/.
Le Autorità marittime in indirizzo, ai fini della corretta applicazione delle norme sopra richiamate,
sono invitate a curare la massima diffusione della presente nota presso i propri Uffici dipendenti e
pescatori interessati, singoli o associati, mediante l’impiego di ogni idoneo strumento di pubblicità.
LA DIRETTRICE GENERALE
Graziella Romito
Firmato digitalmente ai sensi del CAD