| NUMERO TASTO | ARGOMENTO |
|---|---|
| Pesca 1 | Specifiche Rec Fishing |
| Pesca 2 | Individuazione specie ittiche oggetto del censimento |
| Pesca 3 | Regolamento UE2026/266 del 26.01.2026 |
| Pesca 4 | Regolamentazione pesca alla Lampuga |
| Pesca 5 | Specifiche accensione " Rec Fishing " |
| Pesca 6 | Specifiche età accensione " Rec Fishing " |
| Pesca 7 | Modalità, termini e procedure per l'attuazione " Rec Fishing " per pesca sportiva e ricreativa |
Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
OGGETTO: Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di
rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto
direttoriale n.0194803 del 27 aprile 2026.
La presente nota circolare riassume gli adempimenti che, in base alle vigenti disposizioni, devono
essere rispettati da coloro che intendono esercitare la pesca sportiva e ricreativa e, da ultimo, definisce
modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle
attività di pesca sportiva e ricreativa, da effettuarsi mediante l’utilizzo del sistema elettronico di
registrazione e dichiarazione delle catture (denominata RecFishing), adottato col decreto citato in
oggetto.
Premessa
In via preliminare, si ritiene utile richiamare il quadro generale delle disposizioni che disciplinano
l’attività di pesca non professionale (in particolare sportiva o ricreativa), che costituisce il primo e
sempre vigente inquadramento della materia. Nei paragrafi successivi saranno trattate le ulteriori
disposizioni di dettaglio applicabili in questo contesto, anche alla luce di recenti interventi normativi.
Al riguardo, si fa riferimento all’articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che definisce
la pesca non professionale come quella attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini
ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. La norma citata vieta la vendita e il commercio dei prodotti
della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il
competente Ministero non ne disponga comunque il divieto. Il medesimo articolo consente infine la
pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari soltanto ai maggiori di anni sedici.
Ulteriormente, si cita l’articolo 128-bis del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale stabilisce che la
pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea e senza l’uso di apparecchi ausiliari di
respirazione, consentiti solo per finalità diverse dalla pesca. La norma, infine, vieta al pescatore
sportivo subacqueo di raccogliere coralli o molluschi e consente di trasportare sullo stesso mezzo
nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il
divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea.
Da ultimo, si rinvia agli articoli dal 137 al 144 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, che pongono norme
di dettaglio rispettivamente in tema di attrezzi individuali e non individuali consentiti; rispetto della
distanza da unità da pesca professionale in esercizio; limitazioni all’uso degli attrezzi consentiti; limiti
di cattura; mezzi nautici consentiti e regole per lo svolgimento delle manifestazioni sportive.
Comunicazione di pesca sportiva e ricreativa
Fermo restando il quadro di norme sopra descritto, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010
(“Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”), tutti coloro che intendono
praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare devono effettuare una comunicazione al Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l’area riservata del sito “SIAN –
Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF.
Il servizio è, notoriamente, rivolto a tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa
in mare e alle associazioni di settore, delegate a comunicare ed aggiornare i dati dei propri associati.
L’attestazione dell’avvenuta comunicazione è necessaria per poter esercitare la pesca (c.d. tesserino
di pesca sportiva e ricreativa) ed ha la validità di 1 anno (anno legale). Il tesserino può essere
rinnovato eseguendo annualmente la necessaria comunicazione. Le comunicazioni effettuate con
scadenza prorogata sino al 30 aprile 2026, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del
Ministero www.masaf.gov.it , del decreto direttoriale numero.0194803 del 27 aprile 2026, dovranno
essere rinnovate per il corrente anno.
Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso
La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere esercitata invece solo previo rilascio di un
nulla osta, a cura dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da
diporto interessata, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile alla
scadenza.
Il nulla osta per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere richiesto solo dai pescatori
sportivi e ricreativi che abbiano già effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano
quindi in possesso del relativo tesserino, oppure dagli organizzatori di gare, che possono richiedere il
nulla osta per tutte le unità partecipanti, elencandole nell’istanza.
Al fine di monitorare le quote di cattura del tonno rosso, il nulla osta è rilasciato per l’unità da diporto
e non può essere ottenuto per barche straniere. Esso consente lo svolgimento dell’attività di pesca
ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti e non è necessaria la presenza a bordo del
soggetto che ha presentato l’istanza.
Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare
con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di tonno rosso all’Autorità marittima
del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere
consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di
cattura, utilizzando l’apposita modulistica.
Pesca sportiva e ricreativa del pesce spada
In analogia a quanto sopra indicato per la pesca del tonno rosso, le vigenti disposizioni prevedono il
rilascio, a cura dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto
interessata, di uno specifico nulla osta, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e
rinnovabile alla scadenza, anche per la pesca del pesce spada.
Anche in questo caso, il rilascio del nulla osta è richiesto a tutti i pescatori sportivi e ricreativi che
abbiano effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano quindi in possesso del
tesserino, nonché agli organizzatori di gare, che possono richiedere il nulla osta per tutte le unità
partecipanti, elencandole nell’istanza.
Il nulla osta è rilasciato per l’unità da diporto e non può essere ottenuto per barche straniere e consente
lo svolgimento dell’attività di pesca a tutti i soggetti presenti a bordo, a prescindere dalla presenza a
bordo del soggetto che ha presentato l’istanza.
Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare
con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di pesce spada all’Autorità marittima
del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere
consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di
cattura, utilizzando l’apposita modulistica.
Pesca sportiva e ricreativa col palangaro
Come noto, la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro è un’attività regolamentata con l’obiettivo
di tutelare le risorse ittiche e garantire una pesca responsabile. Le vigenti norme prevedono una
specifica autorizzazione per l’uso di questo attrezzo da pesca, rilasciata dell’Autorità marittima,
indipendentemente dal luogo di residenza del richiedente. L’autorizzazione ha validità annuale (anno
solare).
L’obbligo di richiedere l’autorizzazione è rivolto ai pescatori sportivi e ricreativi interessati a
praticare la pesca con il palangaro che hanno già effettuato preventivamente la comunicazione di
pesca sportiva e ricreativa al MASAF, prevista dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
La validità dell’autorizzazione è quindi subordinata alla effettiva validità della comunicazione al
MASAF e può essere negata o revocata qualora siano accertate violazioni amministrative al decreto
ministeriale n. 45439 del 30 gennaio 2024 e successive modifiche ed integrazioni.
L’utilizzo dell’attrezzo palangaro è vietato per la pesca di tutte le specie bersaglio altamente
migratorie (es. tonno rosso e pesce spada). I pescatori autorizzati, infine, provvedono ad apporre
apposita marcatura che riporta il numero di autorizzazione sugli attrezzi utilizzati per la pesca.
Uso dell’applicazione elettronica RECFISHING
Come previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n. 2842/2023, la Commissione
europea ha recentemente sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che permette di
rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa, permettendone l’utilizzo ai Paesi
membri richiedenti.
Conseguentemente, questa Amministrazione (col decreto direttoriale numero 0194803 del 27 aprile
2026 ha recepito il sistema elettronico europeo di registrazione e dichiarazione delle catture, per le
finalità di cui all’articolo 55 del citato regolamento, pur continuando a raccogliere le comunicazioni
regolate con il decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
In ragione di quanto precede, le persone fisiche, di età maggiore ai 16 anni, che praticano la pesca
sportiva o ricreativa subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto, devono anche registrarsi
tramite l’applicazione RecFishing, disponibile sul Google Play Store e Apple Store, seguendo i
seguenti passaggi:
Gli interessati devono procedere al download dell’applicazione RecFishing e alla successiva
registrazione tramite il portale EU Login, accessibile direttamente dall’applicazione.
1. Al termine della procedura di registrazione, nella sezione “Profilo” della App, verrà generato un
codice RecFishing.
2. Il codice RecFishing dovrà essere inserito in fase di rilascio o rinnovo del tesserino pescatori
nazionale (area riservata del sito “SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF).
3. Le associazioni potranno registrare i propri associati, purché rispettino quanto previsto ai
precedenti punti.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell’applicazione di cui trattasi, si precisa che al termine
della fase di registrazione, ciascun utente è tenuto a seguire le seguenti disposizioni applicative:
a) La rendicontazione delle catture e dei rilasci è riconducibile alla singola persona, che dovrà
inserire nel RecFishing esclusivamente le specie elencate al comma 3 del decreto direttoriale n.
0194803 del 27 aprile 2026
b) L’apertura della “Sessione di pesca” sull’applicazione RecFishing deve essere contestuale
all’inizio della battuta di pesca.
c) La dichiarazione delle catture delle specie, di cui alla precedente lettera a), deve essere effettuata
prima del rientro in porto e, in ogni caso, non oltre le ore 23:59 del giorno in cui è avvenuta la
cattura.
Al fine di garantire supporto tecnico e assistenza agli utenti, la Scrivente ha attivato un sistema di
help desk al seguente indirizzo e-mail: censimentopescasportiva@masaf.gov.it.
Da ultimo, per ogni eventuale ulteriore informazione, è possibile consultare la pagina delle FAQ
raggiungibile al sito web dedicato: https://www.controllopesca.politicheagricole.it/.
Le Autorità marittime in indirizzo, ai fini della corretta applicazione delle norme sopra richiamate,
sono invitate a curare la massima diffusione della presente nota presso i propri Uffici dipendenti e
pescatori interessati, singoli o associati, mediante l’impiego di ogni idoneo strumento di pubblicità.
LA DIRETTRICE GENERALE
Graziella Romito
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
LA DIRETTRICE GENERALE
“Misure di gestione della rendicontazione dell’attività di pesca ricreativa”
VISTO il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di
gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e, in
particolare, l’articolo 17 in materia di pesca sportiva;
VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, emendato dal regolamento (UE) n.
2842/2023;
VISTO il regolamento (UE) n. 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015,
che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009, nonché i regolamenti (UE) n.
1379/2013 e (UE) n. 1380/2013;
VISTO il regolamento (UE) 2026/266 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili
nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;
VISTO il regolamento (UE) della Commissione n. 2025/2196, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 2023/2842;
VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto delle normative in
materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”;
VISTO l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il quale dispone che con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di
esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “Rilevazione della consistenza della
pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24 e successive
modifiche;
VISTO il decreto direttoriale n. 0015177 del 12/01/2023 con il quale è stata istituita la nuova
procedura che prevede l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale per effettuare la
registrazione e l’accesso per la comunicazione della pesca sportiva e ricreativa in mare ai sensi del
decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
VISTO il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti al n. 288
del 23 febbraio 2024, concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 178 del 16/10/2023;
Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
VISTA la direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, emanata con decreto ministeriale n.
33234 del 23 gennaio 2026, in corso di registrazione presso gli organi di controllo;
VISTA la direttiva dipartimentale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica,
prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 2 marzo 2026
al n. 141, recante l’attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva generale del Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’attività amministrativa e sulla gestione
per l’anno 2026;
VISTA la direttiva direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura,
prot. n. 114778 del 9 marzo 2026, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 10 marzo 2026 al
n. 170;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09/01/2026, registrato dalla Corte dei
conti al n. 137 del 03/02/2026, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Graziella Romito l’incarico
di Direttrice Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
CONSIDERATO l’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento UE n. 2842/2023, che prevede per la
pesca sportiva e ricreativa che gli Stati membri costieri raccolgano dati sulle catture effettuate da
persone fisiche che praticano la pesca ricreativa di specie, stock o gruppi di stock per i quali l’Unione
fissa possibilità di pesca e che sono oggetto di un piano pluriennale o soggetti all’obbligo di sbarco;
CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n.
2842/2023, la Commissione europea ha sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che
permette di rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa che gli Stati membri
richiedenti devono utilizzare;
RITENUTO necessario continuare a raccogliere sia le informazioni richieste con il decreto
ministeriale 6 dicembre 2010, sia tutti i dati previsti dal regolamento UE n. 2842/2023;
DECRETA
Articolo unico
1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto ministeriale 5 dicembre 2010, è adottato un sistema
elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell’ambito della pesca sportiva
o ricreativa, per le finalità di cui all’articolo 55 del regolamento UE n. 2842/2023, in premessa
citato.
2. Le persone fisiche, di età maggiore ai sedici anni, che praticano la pesca sportiva o ricreativa
subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto devono registrarsi tramite l’applicazione
RecFishing, disponibile sul Google Play Store e Apple Store.
Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
3. I soggetti di cui al comma precedente hanno l’obbligo di effettuare la registrazione sul sistema
RecFishing della cattura delle specie ittiche che rientrano nel seguente elenco:
⎯ Thunnus thynnus (Tonno rosso);
⎯ Xiphias gladius (Pesce spada);
⎯ Coryphaena hippurus (Lampuga);
⎯ Thunnus alalunga (Alalunga).
4. La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura provvede a fornire le istruzioni
relative alle procedure da seguire in fase di registrazione e dichiarazione delle catture, mediante
l’applicazione di cui al presente articolo.
5. Le violazioni agli obblighi derivanti dal presente decreto sono punite ai sensi dell’articolo 11,
comma 10, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero www.masaf.gov.it
ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La Direttrice Generale
Graziella Romito
REGOLAMENTO (UE) 2026/266 DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 2026
che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
mortalità per pesca che determinano l’MSY («intervalli FMSY»), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia disposte in detto regolamento. Gli intervalli FMSY sono stabiliti nei corrispondenti pareri del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento devono essere fissate seguendo l’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, di tale regolamento.
contempo la necessità di attuare misure di gestione supplementari. Lo CSTEP non è stato tuttavia in grado di
affrontare in toto i diversi risultati delle misure di selettività nel 2025. Affinché vi sia più tempo per procedere all’esame scientifico degli sforzi di selettività compiuti nel 2025 e nel 2024, lo sforzo di pesca dovrebbe essere mantenuto al livello fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.
precauzionale di riferimento della biomassa (BPA) o al valore limite di riferimento della biomassa (BLIM), devono essere adottate misure correttive atte a garantire il rapido ritorno degli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY. Nel 2025 lo CSTEP ha concluso che sette degli stock interessati presentano una biomassa dei riproduttori al di
fuori dei limiti biologici di sicurezza, vale a dire lo scampo (Nephrops norvegicus) nelle GSA 6, 9 e 11 della CGPM, il nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 della CGPM, il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM, il gambero viola nelle GSA 6 e 7 della CGPM e la triglia di scoglio (Mullus surmuletus) nella GSA 5 della CGPM. È pertanto opportuno attuare nel diritto dell’Unione atto misure correttive che stabiliscano limiti di cattura del nasello per i pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli e l’introduzione di una taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo.
al 2026 siano attuate nel diritto dell’Unione.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE)
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE)
Articolo 3
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone di pesca:
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE
Mar Mediterraneo
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Mar Mediterraneo occidentale
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock e i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell’allegato V del presente regolamento.
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell’allegato VI del presente regolamento.
Mar Ionio e Mare di Levante
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
A prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, i pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell’ambito di applicazione dell’articolo 21 non esercitano attività di pesca per più di 180 giorni all’anno.
Articolo 23
Ai pescherecci dell’Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca di rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell’Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno 2026.
Articolo 24
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca stabilita nell’allegato IX del presente regolamento non pregiudica:
Articolo 25
Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e rombo chiodato catturati nelle acque dell’Unione situate nel Mar Nero conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell’allegato IX del presente regolamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026
Per il Consiglio Il presidente
Disposizioni sulla pesca della LAMPUGA (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») nel Mar Mediterraneo – annualità 2026, 2027 e 2028
VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’Articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione del 28 maggio 2024 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione 2025/2196, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2842;
VISTO il Regolamento (UE) 2026/266 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;
VISTA la Raccomandazione GFCM/46/2023/14 che istituisce un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della lampuga comune nel Mar Mediterraneo, abrogando le raccomandazioni GFCM/30/2006/2, GFCM/43/2019/1 e GFCM/44/2021/11;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, con il quale è stato conferito alla Dottoressa Romito Graziella l’incarico di Direttrice Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026;
VISTO il Decreto direttoriale dell’8 ottobre 2024, con il quale è stato conferito al Dr. Roberto Nepomuceno l’incarico di Direttore dell’Ufficio dirigenziale non generale PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 850 del 19 ottobre 2024 e dalla Corte dei Conti al n. 1522 del 29 ottobre 2024;
VISTA la Direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, emanata con D.M. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la C.d.C. il 13/02/2026 al n. 170;
VISTA la Direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica prot n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrato dall’UCB al n. 141, in data 02 marzo 2026, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata Direttiva ministeriale n. 33234 del 23/01/2026;
VISTA la direttiva direttoriale della Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, emanata con D.D. n. 114778 del 9 marzo 2026 registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 10 marzo 2026 al n. 170;
VISTO il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2018 (Decreto) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 11 dicembre 2018, recante le modalità di iscrizione nell’elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»);
VISTA la Circolare n.0010385 del 18/06/2020 relativa alle modalità di iscrizione nell’elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»);
VISTA la Raccomandazione GFCM/46/2023/14, e in particolare il paragrafo 23, secondo cui la pesca comune al pesce lampuga con FADs è vietata dal 1° gennaio al 14 agosto;
VISTO il Regolamento 2023/2124 ed in particolare l’articolo 82 che stabilisce il divieto della pesca della lampuga condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»)dal 1 gennaio al 14 agosto di ogni anno;
VISTA la nota ARES (2026)7765867 del 10 agosto 2026 relativa a “Italian Decree on Dolphinfish Fisheris using FAD;
VISTO il Decreto Direttoriale numero 150373 del 30 marzo 2026 concernente “Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) 2’26, 2027, 2028;
TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, l’articolo unico del Decreto Direttoriale numero 150373 del 30 marzo 2026 al paragrafo 7 ha disposto l’inizio dell’esercizio delle attività di pesca della lampuga con dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») annualità 2026, 2027 e 2028” dal 10 agosto anziché dal 15 agosto di ogni anno;
CONSIDERATO che l’art. 6 paragrafo 5 del Regolamento del Consiglio 2026/266 stabilisce che la pesca ricreativa della lampuga è autorizzata dal 15 agosto al 31 dicembre;
Articolo 1
Il paragrafo 7 dell’articolo del Decreto Direttoriale numero 150373 del 30 marzo 2026 è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo:
La pesca ricreativa della lampuga è autorizzata dal 15 agosto al 31 dicembre di ogni anno e il numero massimo di catture è limitato a 10 kg o a cinque esemplari di qualsiasi taglia, per persona, al giorno.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito web del Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, viene trasmesso agli organi di controllo e al Reparto Pesca per la massima diffusione agli Uffici Marittimi.
La Direttrice Generale Graziella Romito
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
Il Dirigente Pemac III Roberto Nepomuceno
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
ROBERTO NEPOMUCENO 10.08.2026
18:32:35
GMT+02:00
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA PEMAC III
Alle Direzioni Marittime
TUTTE
Capitanerie di porto
TUTTE
Associaazioni nazionali di pesca
Sportiva
e, p.c. Comando Generale del corpo delle
capitanerie di porto
Reparto II Reparto III – CCNP
Reparto Pesca Marittima del Corpo delle
Capitanerie di porto
SEDE
Oggetto: Sospensione temporanea del punto b), pagina 4, della nota esplicativa prot. n. 0199994 del 28 aprile 2026
Facendo seguito alla nota esplicativa prot. n. 0199994 del 28 aprile 2026, recante “Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa”, si rappresenta quanto segue.
Nelle more dell’aggiornamento della piattaforma “RecFishing” da parte della Commissione europea, volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sistema di dichiarazione delle catture anche per gli utenti che non dispongono di dispositivi smartphone o che incontrano difficoltà tecniche nell’utilizzo dell’applicazione, si dispone una fase transitoria.
Fino al 31 dicembre 2026 è sospesa l’applicazione del punto b), riportato a pagina 4 della citata nota esplicativa, limitatamente alla previsione secondo cui l’apertura della “Sessione di pesca” deve avvenire contestualmente all’inizio della battuta di pesca.
Resta fermo l’obbligo di registrazione e dichiarazione delle catture delle specie previste dal decreto direttoriale n. 0194803 del 27 aprile 2026.
Restano valide tutte le ulteriori disposizioni contenute nella citata nota esplicativa.
Le Autorità marittime in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione della presente comunicazione presso i propri Uffici dipendenti e i pescatori interessati.
Il Dirigente PEMAC III Roberto Nepomuceno
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
ROBERTO NEPOMUCENO 21.05.2026
03:35:09
GMT+02:00
“Misure di gestione della rendicontazione dell’attività di pesca ricreativa”
VISTO il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e, in particolare, l’articolo 17 in materia di pesca sportiva;
VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, emendato dal regolamento (UE) n. 2842/2023;
VISTO il regolamento (UE) n. 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009, nonché i regolamenti (UE) n.
1379/2013 e (UE) n. 1380/2013;
VISTO il regolamento (UE) 2026/266 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;
VISTO il regolamento (UE) della Commissione n. 2025/2196, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2842;
VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto delle normative in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”;
VISTO l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24 e successive modifiche;
VISTO il decreto direttoriale n. 0015177 del 12/01/2023 con il quale è stata istituita la nuova procedura che prevede l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale per effettuare la registrazione e l’accesso per la comunicazione della pesca sportiva e ricreativa in mare ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
VISTO il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti al n. 288 del 23 febbraio 2024, concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16/10/2023;
VISTA la direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, emanata con decreto ministeriale n. 33234 del 23 gennaio 2026, in corso di registrazione presso gli organi di controllo;
VISTA la direttiva dipartimentale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, recante l’attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026;
VISTA la direttiva direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, prot. n. 114778 del 9 marzo 2026, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 10 marzo 2026 al
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09/01/2026, registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 03/02/2026, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Graziella Romito l’incarico di Direttrice Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
CONSIDERATO l’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento UE n. 2842/2023, che prevede per la pesca sportiva e ricreativa che gli Stati membri costieri raccolgano dati sulle catture effettuate da persone fisiche che praticano la pesca ricreativa di specie, stock o gruppi di stock per i quali l’Unione fissa possibilità di pesca e che sono oggetto di un piano pluriennale o soggetti all’obbligo di sbarco;
CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n. 2842/2023, la Commissione europea ha sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che permette di rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa che gli Stati membri richiedenti devono utilizzare;
RITENUTO necessario continuare a raccogliere sia le informazioni richieste con il decreto ministeriale 6 dicembre 2010, sia tutti i dati previsti dal regolamento UE n. 2842/2023;
Articolo unico
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero www.masaf.gov.it ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La Direttrice Generale Graziella Romito
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
GRAZIELLA ROMITO MASAF 24.04.2026
20:06:54
GMT+02:00
Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELL’IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA PEMAC 3
Roma,
Alle Direzioni Marittime TUTTE
Capitanerie di porto TUTTE
Associazioni nazionali di pesca sportiva
e, p.c. Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto
Reparto II
Reparto III – CCNP
Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di porto SEDE
OGGETTO: Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto direttoriale n.0194803 del 27 aprile 2026.
La presente nota circolare riassume gli adempimenti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere rispettati da coloro che intendono esercitare la pesca sportiva e ricreativa e, da ultimo, definisce modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, da effettuarsi mediante l’utilizzo del sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture (denominata RecFishing), adottato col decreto citato in oggetto.
In via preliminare, si ritiene utile richiamare il quadro generale delle disposizioni che disciplinano l’attività di pesca non professionale (in particolare sportiva o ricreativa), che costituisce il primo e sempre vigente inquadramento della materia. Nei paragrafi successivi saranno trattate le ulteriori disposizioni di dettaglio applicabili in questo contesto, anche alla luce di recenti interventi normativi.
Al riguardo, si fa riferimento all’articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che definisce la pesca non professionale come quella attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. La norma citata vieta la vendita e il commercio dei prodotti
della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il competente Ministero non ne disponga comunque il divieto. Il medesimo articolo consente infine la pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari soltanto ai maggiori di anni sedici.
Ulteriormente, si cita l’articolo 128-bis del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale stabilisce che la pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea e senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione, consentiti solo per finalità diverse dalla pesca. La norma, infine, vieta al pescatore sportivo subacqueo di raccogliere coralli o molluschi e consente di trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea.
Da ultimo, si rinvia agli articoli dal 137 al 144 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, che pongono norme di dettaglio rispettivamente in tema di attrezzi individuali e non individuali consentiti; rispetto della distanza da unità da pesca professionale in esercizio; limitazioni all’uso degli attrezzi consentiti; limiti di cattura; mezzi nautici consentiti e regole per lo svolgimento delle manifestazioni sportive.
Fermo restando il quadro di norme sopra descritto, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 (“Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”), tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare devono effettuare una comunicazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l’area riservata del sito “SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF.
Il servizio è, notoriamente, rivolto a tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare e alle associazioni di settore, delegate a comunicare ed aggiornare i dati dei propri associati.
L’attestazione dell’avvenuta comunicazione è necessaria per poter esercitare la pesca (c.d. tesserino di pesca sportiva e ricreativa) ed ha la validità di 1 anno (anno legale). Il tesserino può essere rinnovato eseguendo annualmente la necessaria comunicazione. Le comunicazioni effettuate con scadenza prorogata sino al 30 aprile 2026, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero www.masaf.gov.it , del decreto direttoriale numero.0194803 del 27 aprile 2026, dovranno essere rinnovate per il corrente anno.
La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere esercitata invece solo previo rilascio di un nulla osta, a cura dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto interessata, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile alla scadenza.
Il nulla osta per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere richiesto solo dai pescatori sportivi e ricreativi che abbiano già effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano quindi in possesso del relativo tesserino, oppure dagli organizzatori di gare, che possono richiedere il nulla osta per tutte le unità partecipanti, elencandole nell’istanza.
Al fine di monitorare le quote di cattura del tonno rosso, il nulla osta è rilasciato per l’unità da diporto e non può essere ottenuto per barche straniere. Esso consente lo svolgimento dell’attività di pesca ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti e non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ha presentato l’istanza.
Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di tonno rosso all’Autorità marittima
del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura, utilizzando l’apposita modulistica.
In analogia a quanto sopra indicato per la pesca del tonno rosso, le vigenti disposizioni prevedono il rilascio, a cura dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto interessata, di uno specifico nulla osta, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile alla scadenza, anche per la pesca del pesce spada.
Anche in questo caso, il rilascio del nulla osta è richiesto a tutti i pescatori sportivi e ricreativi che abbiano effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano quindi in possesso del tesserino, nonché agli organizzatori di gare, che possono richiedere il nulla osta per tutte le unità partecipanti, elencandole nell’istanza.
Il nulla osta è rilasciato per l’unità da diporto e non può essere ottenuto per barche straniere e consente lo svolgimento dell’attività di pesca a tutti i soggetti presenti a bordo, a prescindere dalla presenza a bordo del soggetto che ha presentato l’istanza.
Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di pesce spada all’Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura, utilizzando l’apposita modulistica.
Come noto, la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro è un’attività regolamentata con l’obiettivo di tutelare le risorse ittiche e garantire una pesca responsabile. Le vigenti norme prevedono una
specifica autorizzazione per l’uso di questo attrezzo da pesca, rilasciata dell’Autorità marittima,
indipendentemente dal luogo di residenza del richiedente. L’autorizzazione ha validità annuale (anno solare).
L’obbligo di richiedere l’autorizzazione è rivolto ai pescatori sportivi e ricreativi interessati a praticare la pesca con il palangaro che hanno già effettuato preventivamente la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa al MASAF, prevista dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
La validità dell’autorizzazione è quindi subordinata alla effettiva validità della comunicazione al MASAF e può essere negata o revocata qualora siano accertate violazioni amministrative al decreto ministeriale n. 45439 del 30 gennaio 2024 e successive modifiche ed integrazioni.
L’utilizzo dell’attrezzo palangaro è vietato per la pesca di tutte le specie bersaglio altamente migratorie (es. tonno rosso e pesce spada). I pescatori autorizzati, infine, provvedono ad apporre apposita marcatura che riporta il numero di autorizzazione sugli attrezzi utilizzati per la pesca.
Come previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n. 2842/2023, la Commissione europea ha recentemente sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che permette di rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa, permettendone l’utilizzo ai Paesi membri richiedenti.
Conseguentemente, questa Amministrazione (col decreto direttoriale numero 0194803 del 27 aprile 2026 ha recepito il sistema elettronico europeo di registrazione e dichiarazione delle catture, per le finalità di cui all’articolo 55 del citato regolamento, pur continuando a raccogliere le comunicazioni regolate con il decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
In ragione di quanto precede, le persone fisiche, di età maggiore ai 16 anni, che praticano la pesca sportiva o ricreativa subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto, devono anche registrarsi tramite l’applicazione RecFishing, disponibile sul Google Play Store e Apple Store, seguendo i seguenti passaggi:
Gli interessati devono procedere al download dell’applicazione RecFishing e alla successiva registrazione tramite il portale EU Login, accessibile direttamente dall’applicazione.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell’applicazione di cui trattasi, si precisa che al termine della fase di registrazione, ciascun utente è tenuto a seguire le seguenti disposizioni applicative:
Al fine di garantire supporto tecnico e assistenza agli utenti, la Scrivente ha attivato un sistema di help desk al seguente indirizzo e-mail: censimentopescasportiva@masaf.gov.it.
Da ultimo, per ogni eventuale ulteriore informazione, è possibile consultare la pagina delle FAQ raggiungibile al sito web dedicato: https://www.controllopesca.politicheagricole.it/.
Le Autorità marittime in indirizzo, ai fini della corretta applicazione delle norme sopra richiamate, sono invitate a curare la massima diffusione della presente nota presso i propri Uffici dipendenti e pescatori interessati, singoli o associati, mediante l’impiego di ogni idoneo strumento di pubblicità.
LA DIRETTRICE GENERALE
Graziella Romito
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
GRAZIELLA ROMITO MASAF 28.04.2026
16:52:33
GMT+02:00