Legislazione Pesca Sportiva

Decreti Ministeriali e Modifiche Legislazione Pesca Sportiva

NUMERO TASTOARGOMENTO
Pesca 1Specifiche Rec Fishing
Pesca 2Individuazione specie ittiche oggetto del censimento
Pesca 3Regolamento UE2026/266 del 26.01.2026
Pesca 4Regolamentazione pesca alla Lampuga
Pesca 5Specifiche accensione " Rec Fishing "
Pesca 6Specifiche età accensione " Rec Fishing "
Pesca 7Modalità, termini e procedure per l'attuazione " Rec Fishing " per pesca sportiva e ricreativa

Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA

OGGETTO: Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di
rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto
direttoriale n.0194803 del 27 aprile 2026.

La presente nota circolare riassume gli adempimenti che, in base alle vigenti disposizioni, devono
essere rispettati da coloro che intendono esercitare la pesca sportiva e ricreativa e, da ultimo, definisce
modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle
attività di pesca sportiva e ricreativa, da effettuarsi mediante l’utilizzo del sistema elettronico di
registrazione e dichiarazione delle catture (denominata RecFishing), adottato col decreto citato in
oggetto.

Premessa
In via preliminare, si ritiene utile richiamare il quadro generale delle disposizioni che disciplinano
l’attività di pesca non professionale (in particolare sportiva o ricreativa), che costituisce il primo e
sempre vigente inquadramento della materia. Nei paragrafi successivi saranno trattate le ulteriori
disposizioni di dettaglio applicabili in questo contesto, anche alla luce di recenti interventi normativi.
Al riguardo, si fa riferimento all’articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che definisce
la pesca non professionale come quella attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini
ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. La norma citata vieta la vendita e il commercio dei prodotti
della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il
competente Ministero non ne disponga comunque il divieto. Il medesimo articolo consente infine la
pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari soltanto ai maggiori di anni sedici.
Ulteriormente, si cita l’articolo 128-bis del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale stabilisce che la
pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea e senza l’uso di apparecchi ausiliari di
respirazione, consentiti solo per finalità diverse dalla pesca. La norma, infine, vieta al pescatore
sportivo subacqueo di raccogliere coralli o molluschi e consente di trasportare sullo stesso mezzo
nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il
divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea.
Da ultimo, si rinvia agli articoli dal 137 al 144 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, che pongono norme
di dettaglio rispettivamente in tema di attrezzi individuali e non individuali consentiti; rispetto della
distanza da unità da pesca professionale in esercizio; limitazioni all’uso degli attrezzi consentiti; limiti
di cattura; mezzi nautici consentiti e regole per lo svolgimento delle manifestazioni sportive.
Comunicazione di pesca sportiva e ricreativa
Fermo restando il quadro di norme sopra descritto, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010
(“Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”), tutti coloro che intendono
praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare devono effettuare una comunicazione al Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l’area riservata del sito “SIAN –
Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF.
Il servizio è, notoriamente, rivolto a tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa
in mare e alle associazioni di settore, delegate a comunicare ed aggiornare i dati dei propri associati.
L’attestazione dell’avvenuta comunicazione è necessaria per poter esercitare la pesca (c.d. tesserino
di pesca sportiva e ricreativa) ed ha la validità di 1 anno (anno legale). Il tesserino può essere
rinnovato eseguendo annualmente la necessaria comunicazione. Le comunicazioni effettuate con
scadenza prorogata sino al 30 aprile 2026, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del
Ministero www.masaf.gov.it , del decreto direttoriale numero.0194803 del 27 aprile 2026, dovranno
essere rinnovate per il corrente anno.
Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso
La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere esercitata invece solo previo rilascio di un
nulla osta, a cura dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da
diporto interessata, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile alla
scadenza.
Il nulla osta per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere richiesto solo dai pescatori
sportivi e ricreativi che abbiano già effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano
quindi in possesso del relativo tesserino, oppure dagli organizzatori di gare, che possono richiedere il
nulla osta per tutte le unità partecipanti, elencandole nell’istanza.
Al fine di monitorare le quote di cattura del tonno rosso, il nulla osta è rilasciato per l’unità da diporto
e non può essere ottenuto per barche straniere. Esso consente lo svolgimento dell’attività di pesca
ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti e non è necessaria la presenza a bordo del
soggetto che ha presentato l’istanza.
Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare
con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di tonno rosso all’Autorità marittima
del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere
consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di
cattura, utilizzando l’apposita modulistica.
Pesca sportiva e ricreativa del pesce spada
In analogia a quanto sopra indicato per la pesca del tonno rosso, le vigenti disposizioni prevedono il
rilascio, a cura dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto
interessata, di uno specifico nulla osta, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e
rinnovabile alla scadenza, anche per la pesca del pesce spada.
Anche in questo caso, il rilascio del nulla osta è richiesto a tutti i pescatori sportivi e ricreativi che
abbiano effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano quindi in possesso del
tesserino, nonché agli organizzatori di gare, che possono richiedere il nulla osta per tutte le unità
partecipanti, elencandole nell’istanza.
Il nulla osta è rilasciato per l’unità da diporto e non può essere ottenuto per barche straniere e consente
lo svolgimento dell’attività di pesca a tutti i soggetti presenti a bordo, a prescindere dalla presenza a
bordo del soggetto che ha presentato l’istanza.
Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare
con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di pesce spada all’Autorità marittima
del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere
consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di
cattura, utilizzando l’apposita modulistica.
Pesca sportiva e ricreativa col palangaro
Come noto, la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro è un’attività regolamentata con l’obiettivo
di tutelare le risorse ittiche e garantire una pesca responsabile. Le vigenti norme prevedono una
specifica autorizzazione per l’uso di questo attrezzo da pesca, rilasciata dell’Autorità marittima,
indipendentemente dal luogo di residenza del richiedente. L’autorizzazione ha validità annuale (anno
solare).
L’obbligo di richiedere l’autorizzazione è rivolto ai pescatori sportivi e ricreativi interessati a
praticare la pesca con il palangaro che hanno già effettuato preventivamente la comunicazione di
pesca sportiva e ricreativa al MASAF, prevista dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
La validità dell’autorizzazione è quindi subordinata alla effettiva validità della comunicazione al
MASAF e può essere negata o revocata qualora siano accertate violazioni amministrative al decreto
ministeriale n. 45439 del 30 gennaio 2024 e successive modifiche ed integrazioni.
L’utilizzo dell’attrezzo palangaro è vietato per la pesca di tutte le specie bersaglio altamente
migratorie (es. tonno rosso e pesce spada). I pescatori autorizzati, infine, provvedono ad apporre
apposita marcatura che riporta il numero di autorizzazione sugli attrezzi utilizzati per la pesca.
Uso dell’applicazione elettronica RECFISHING
Come previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n. 2842/2023, la Commissione
europea ha recentemente sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che permette di
rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa, permettendone l’utilizzo ai Paesi
membri richiedenti.
Conseguentemente, questa Amministrazione (col decreto direttoriale numero 0194803 del 27 aprile
2026 ha recepito il sistema elettronico europeo di registrazione e dichiarazione delle catture, per le
finalità di cui all’articolo 55 del citato regolamento, pur continuando a raccogliere le comunicazioni
regolate con il decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
In ragione di quanto precede, le persone fisiche, di età maggiore ai 16 anni, che praticano la pesca
sportiva o ricreativa subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto, devono anche registrarsi
tramite l’applicazione RecFishing, disponibile sul Google Play Store e Apple Store, seguendo i
seguenti passaggi:
Gli interessati devono procedere al download dell’applicazione RecFishing e alla successiva
registrazione tramite il portale EU Login, accessibile direttamente dall’applicazione.
1. Al termine della procedura di registrazione, nella sezione “Profilo” della App, verrà generato un
codice RecFishing.
2. Il codice RecFishing dovrà essere inserito in fase di rilascio o rinnovo del tesserino pescatori
nazionale (area riservata del sito “SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF).
3. Le associazioni potranno registrare i propri associati, purché rispettino quanto previsto ai
precedenti punti.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell’applicazione di cui trattasi, si precisa che al termine
della fase di registrazione, ciascun utente è tenuto a seguire le seguenti disposizioni applicative:
a) La rendicontazione delle catture e dei rilasci è riconducibile alla singola persona, che dovrà
inserire nel RecFishing esclusivamente le specie elencate al comma 3 del decreto direttoriale n.
0194803 del 27 aprile 2026
b) L’apertura della “Sessione di pesca” sull’applicazione RecFishing deve essere contestuale
all’inizio della battuta di pesca.
c) La dichiarazione delle catture delle specie, di cui alla precedente lettera a), deve essere effettuata
prima del rientro in porto e, in ogni caso, non oltre le ore 23:59 del giorno in cui è avvenuta la
cattura.
Al fine di garantire supporto tecnico e assistenza agli utenti, la Scrivente ha attivato un sistema di
help desk al seguente indirizzo e-mail: censimentopescasportiva@masaf.gov.it.
Da ultimo, per ogni eventuale ulteriore informazione, è possibile consultare la pagina delle FAQ
raggiungibile al sito web dedicato: https://www.controllopesca.politicheagricole.it/.
Le Autorità marittime in indirizzo, ai fini della corretta applicazione delle norme sopra richiamate,
sono invitate a curare la massima diffusione della presente nota presso i propri Uffici dipendenti e
pescatori interessati, singoli o associati, mediante l’impiego di ogni idoneo strumento di pubblicità.
LA DIRETTRICE GENERALE
Graziella Romito
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

 

Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
LA DIRETTRICE GENERALE


“Misure di gestione della rendicontazione dell’attività di pesca ricreativa”
VISTO il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di
gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e, in
particolare, l’articolo 17 in materia di pesca sportiva;
VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, emendato dal regolamento (UE) n.
2842/2023;
VISTO il regolamento (UE) n. 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015,
che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009, nonché i regolamenti (UE) n.
1379/2013 e (UE) n. 1380/2013;
VISTO il regolamento (UE) 2026/266 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili
nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;
VISTO il regolamento (UE) della Commissione n. 2025/2196, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 2023/2842;
VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto delle normative in
materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”;
VISTO l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il quale dispone che con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di
esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “Rilevazione della consistenza della
pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24 e successive
modifiche;
VISTO il decreto direttoriale n. 0015177 del 12/01/2023 con il quale è stata istituita la nuova
procedura che prevede l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale per effettuare la
registrazione e l’accesso per la comunicazione della pesca sportiva e ricreativa in mare ai sensi del
decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
VISTO il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti al n. 288
del 23 febbraio 2024, concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 178 del 16/10/2023;
Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
VISTA la direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, emanata con decreto ministeriale n.
33234 del 23 gennaio 2026, in corso di registrazione presso gli organi di controllo;
VISTA la direttiva dipartimentale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica,
prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 2 marzo 2026
al n. 141, recante l’attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva generale del Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’attività amministrativa e sulla gestione
per l’anno 2026;
VISTA la direttiva direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura,
prot. n. 114778 del 9 marzo 2026, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 10 marzo 2026 al
n. 170;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09/01/2026, registrato dalla Corte dei
conti al n. 137 del 03/02/2026, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Graziella Romito l’incarico
di Direttrice Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
CONSIDERATO l’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento UE n. 2842/2023, che prevede per la
pesca sportiva e ricreativa che gli Stati membri costieri raccolgano dati sulle catture effettuate da
persone fisiche che praticano la pesca ricreativa di specie, stock o gruppi di stock per i quali l’Unione
fissa possibilità di pesca e che sono oggetto di un piano pluriennale o soggetti all’obbligo di sbarco;
CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n.
2842/2023, la Commissione europea ha sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che
permette di rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa che gli Stati membri
richiedenti devono utilizzare;
RITENUTO necessario continuare a raccogliere sia le informazioni richieste con il decreto
ministeriale 6 dicembre 2010, sia tutti i dati previsti dal regolamento UE n. 2842/2023;
DECRETA
Articolo unico
1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto ministeriale 5 dicembre 2010, è adottato un sistema
elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell’ambito della pesca sportiva
o ricreativa, per le finalità di cui all’articolo 55 del regolamento UE n. 2842/2023, in premessa
citato.
2. Le persone fisiche, di età maggiore ai sedici anni, che praticano la pesca sportiva o ricreativa
subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto devono registrarsi tramite l’applicazione
RecFishing, disponibile sul Google Play Store e Apple Store.
Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
3. I soggetti di cui al comma precedente hanno l’obbligo di effettuare la registrazione sul sistema
RecFishing della cattura delle specie ittiche che rientrano nel seguente elenco:
⎯ Thunnus thynnus (Tonno rosso);
⎯ Xiphias gladius (Pesce spada);
⎯ Coryphaena hippurus (Lampuga);
⎯ Thunnus alalunga (Alalunga).
4. La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura provvede a fornire le istruzioni
relative alle procedure da seguire in fase di registrazione e dichiarazione delle catture, mediante
l’applicazione di cui al presente articolo.
5. Le violazioni agli obblighi derivanti dal presente decreto sono punite ai sensi dell’articolo 11,
comma 10, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero www.masaf.gov.it
ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La Direttrice Generale
Graziella Romito

 

REGOLAMENTO (UE) 2026/266 DEL CONSIGLIO 

del 26 gennaio 2026 

che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

  • Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che le possibilità di pesca debbano essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. L’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca debbano essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
  • Conformemente al regolamento (UE) 1380/2013, è pertanto opportuno stabilire, per il 2026, le possibilità di pesca sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.
  • Nella 47ariunione annuale del 2024 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/1, che stabilisce misure di gestione a lungo termine per l’anguilla (Anguilla anguilla), come previsto dalla raccomandazione CGPM/46/2023/16, relativa a un piano di gestione a lungo termine per l’anguilla (sottozone geografiche («GSA») da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/1 mantiene, per il 2026, il periodo di chiusura della pesca commerciale di sei mesi e il divieto della pesca Inoltre la raccomandazione limita le attività di pesca commerciale di esemplari di anguille cieche a un periodo di due mesi e consente tale pesca soltanto a determinate condizioni. Tali misure si devono applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo nonché alle acque dolci e a quelle salmastre, compresi estuari, lagune costiere e acque di transizione, in conformità della raccomandazione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.
  • Nella 47ariunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/2, che stabilisce misure a lungo termine per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Corallium rubrum), come previsto dalla raccomandazione CGPM/43/2019/4, relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/2 mantiene, per il 2026, il congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.
 
  
  • Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

 

  • Nella 46ariunione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/14, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM). Tale raccomandazione ha introdotto, coerentemente con l’approccio precauzionale e per un periodo transitorio dal 2024 al 2026, un massimale di capacità della flotta, un congelamento della capacità dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device – FAD) per peschereccio, un limite di catture e una chiusura temporanea. Per la pesca ricreativa, la raccomandazione CGPM/46/2023/14 prevede inoltre il rispetto di un limite di catture giornaliero nonché un periodo di divieto. Tali misure sono state attuate nel diritto dell’Unione dal 2024 mediante i regolamenti (UE) 2024/259 (2) e (UE) 2025/219 (3) del Per il 2026 è opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell’Unione. Esse non pregiudicano le misure di gestione proposte dal comitato scientifico consultivo nell’ambito della CGPM relativamente al piano di gestione a lungo termine per il periodo dal 2027 al 2031.
  • Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale (GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM). Il piano stabilisce obiettivi e misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock che ne sono oggetto. Esso prevede anche misure volte al raggiungimento e al mantenimento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY) per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca le popolazioni delle specie pescate e le mantenga al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY.
  • A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento devono essere stabilite conformemente agli intervalli dei valori della

mortalità per pesca che determinano l’MSY («intervalli FMSY»), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia disposte in detto regolamento. Gli intervalli FMSY sono stabiliti nei corrispondenti pareri del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento devono essere fissate seguendo l’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, di tale regolamento.

  • Le possibilità di pesca devono inoltre essere espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro, stabilito conformemente al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022, e sotto forma di limiti massimi di cattura per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in acque profonde, stabiliti conformemente ai pareri scientifici e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1380/2013.
  • Allo CSTEP è stato chiesto di simulare un’ampia gamma di scenari di diverse unità di gestione dello sforzo (effort management unit – EMU), vale a dire l’EMU 1 (GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM) e l’EMU 2 (GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM) fino al Lo CSTEP ha fornito un parere che mostra come gli sforzi di selettività compiuti nel 2025 riducano in modo significativo la mortalità per pesca di alcuni stock e la avvicinino all’FMSY, sottolineando nel

contempo la necessità di attuare misure di gestione supplementari. Lo CSTEP non è stato tuttavia in grado di

affrontare in toto i diversi risultati delle misure di selettività nel 2025. Affinché vi sia più tempo per procedere all’esame scientifico degli sforzi di selettività compiuti nel 2025 e nel 2024, lo sforzo di pesca dovrebbe essere mantenuto al livello fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.

  • Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (OJ L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg/2024/259/oj).
  • Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (OJ L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg/2025/219/oj).
  • Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE)
  1. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj).

 

  • Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2025, i pescherecci con palangaro hanno un impatto sui riproduttori di nasello (Merluccius merluccius), in particolare nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della Nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM è opportuno mantenere, per il 2026, lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangaro ai livelli fissati per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1022.
  • Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2025, la mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM rimane a livelli tutt’altro che sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione, oltre alla riduzione dello sforzo di Al fine di basarsi sulle misure adottate nel 2022, 2023, 2024 e 2025 e conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura e fissare i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM al livello fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.
  • Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2025, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM, oltre alla riduzione dello sforzo di È pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura, in continuità con le misure adottate nel 2022, 2023, 2024 e 2025 e conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. I limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM dovrebbero essere mantenuti al livello fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.
  • Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2025, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM, oltre alla riduzione dello sforzo di È pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura, al fine di basarsi sulle misure adottate nel 2022, 2023, 2024 e 2025 e fissare i limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM al livello fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.
  • Per promuovere l’uso di attrezzi da pesca selettivi e istituire zone di chiusura della pesca efficaci allo scopo di proteggere i giovanili e i riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio (5) ha introdotto un meccanismo di compensazione relativo al regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci da Poiché lo CSTEP continua a raccomandare, per il 2026, l’ulteriore miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca e dell’efficacia delle zone di chiusura della pesca per proteggere i giovanili e i riproduttori, e poiché tali misure hanno un impatto comprovato sulla mortalità per pesca, gli Stati membri dovrebbero poter assegnare giorni di pesca supplementari a un peschereccio se quest’ultimo rispetta almeno una di tali misure stabilite a livello nazionale. Lo Stato membro interessato non dovrebbe assegnare giorni di pesca supplementari che comporterebbero il superamento del livello di sforzo di pesca fissato per il pertinente gruppo di sforzo di pesca dal regolamento (UE) 2024/259, vale a dire dall’allegato III e dall’articolo 8.
  • Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1022, se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento è inferiore al valore

precauzionale di riferimento della biomassa (BPA) o al valore limite di riferimento della biomassa (BLIM), devono essere adottate misure correttive atte a garantire il rapido ritorno degli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY. Nel 2025 lo CSTEP ha concluso che sette degli stock interessati presentano una biomassa dei riproduttori al di

fuori dei limiti biologici di sicurezza, vale a dire lo scampo (Nephrops norvegicus) nelle GSA 6, 9 e 11 della CGPM, il nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 della CGPM, il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM, il gambero viola nelle GSA 6 e 7 della CGPM e la triglia di scoglio (Mullus surmuletus) nella GSA 5 della CGPM. È pertanto opportuno attuare nel diritto dell’Unione atto misure correttive che stabiliscano limiti di cattura del nasello per i pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli e l’introduzione di una taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo.

 
  
  • Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg/2022/110/oj).

 

  • Nella 44ariunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2022 al 2029, un livello massimo di catture e un massimale di capacità della flotta correlato per i pescherecci a cianciolo e da traino pelagici adibiti alla cattura di piccoli pelagici. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell’Unione.
  • Nella 48ariunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/5, relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di limiti di cattura per il 2026 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che modifica la raccomandazione CGPM/44/2021/20 e abroga le raccomandazioni CGPM/42/2018/8, CGPM/40/2016/3, CGPM/39/2015/1, CGPM/38/2014/1, CGPM/37/2013/1 e CGPM/30/2006/1. La raccomandazione GFCM/48/2025/5 fissa, per il 2026, limiti di cattura per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) e la sardina (Sardina pilchardus), in linea con le norme per il controllo delle La ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dovrebbe basarsi sulle catture storiche di ciascuno Stato membro interessato. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.
  • Nella 43ariunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5, relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un massimale di capacità della flotta per determinati stock demersali, nonché l’obbligo di conseguire l’FMSY per gli stock principali nel È opportuno che tali misure relative

al 2026 siano attuate nel diritto dell’Unione.

  • Nella 48a riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/6, relativa all’attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM) nel 2026, derivante dalla raccomandazione CGPM/43/2019/5. La raccomandazione GFCM/48/2025/6 prevede una riduzione del 9,6 % del regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci con reti da traino a divergenti e un aumento del 3 % dei livelli di sforzo del 2025 per i pescherecci a Al fine di attuare tali misure nel diritto dell’Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 9,6 % dallo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con reti da traino a divergenti fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219 e aumentare del 3 % rispetto ai livelli del 2025 lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci a sfogliara..
  • Tenuto conto delle peculiarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali e conformemente al punto 33 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 e al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e garantire alla flotta slovena l’accesso a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e un’assegnazione minima dello sforzo di pesca per gli stock demersali.
  • Nella 45ariunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5. La raccomandazione CGPM/45/2022/4 ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per il nasello e limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), disponendo inoltre un congelamento della capacità di È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell’Unione.
  • Nella 48a riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/2, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha modificato la CGPM/45/2022/4. La raccomandazione GFCM/48/2025/2 prevede la proroga di un anno del periodo transitorio del piano di gestione e mantiene per il 2026 le possibilità di pesca fissate nel Al fine di attuare tali misure nel diritto dell’Unione, il livello massimo di catture fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219 dovrebbe pertanto essere mantenuto per il 2026.
  • Nella 45ariunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6. La raccomandazione CGPM/45/2022/5 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell’Unione.

 

  • Nella 48a riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/9, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/5. Per il 2026, la raccomandazione GFCM/48/2025/9 prevede la proroga di un anno del periodo transitorio del piano di gestione e una riduzione del 3 % dei limiti di cattura del gambero rosso e del gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell’Unione è pertanto opportuno detrarre il 3 % dai limiti massimi di cattura del gambero rosso e del gambero viola fissati per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.
  • Nella 45ariunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione CGPM/45/2022/6 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell’Unione.
  • Nella 48a riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/3, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/6. Per il 2026, la raccomandazione GFCM/48/2025/3 prevede la proroga di un anno del periodo transitorio del piano di gestione e una riduzione del 3 % dei limiti di cattura del gambero rosso e del gambero Al fine di attuare tali misure nel diritto dell’Unione è pertanto opportuno detrarre il 3 % dai limiti massimi di cattura del gambero rosso e del gambero viola fissati per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.
  • Nella 45ariunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/6 e CGPM/42/2018/3. La raccomandazione CGPM/45/2022/7 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell’Unione.
  • Nella 48a riunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/4, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale del gambero rosso e del gambero viola con reti da traino nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/7. Per il 2026, la raccomandazione GFCM/48/2025/4 prevede la proroga di un anno del periodo transitorio del piano di gestione e una riduzione del 3 % dei limiti di cattura del gambero rosso e del gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell’Unione è pertanto opportuno detrarre il 3 % dai limiti massimi di cattura del gambero rosso e del gambero viola fissati per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.
  • Nella 45ariunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2. La raccomandazione GFCM/45/2022/3 ha introdotto un numero massimo di pescherecci con palangaro e pescherecci con lenze a mano autorizzati a pescare nel Mare di Alborán. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell’Unione.
  • Nella 48ariunione annuale del 2025 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/48/2025/7, relativa a un regime di pesca a lungo termine per l’occhialone nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3 della CGPM), derivante dalla raccomandazione CGPM/45/2022/3 e che ha modificato le raccomandazioni CGPM/47/2024/3 e CGPM/46/2023/15. Per il 2026, la raccomandazione GFCM/48/2025/7 ha introdotto una riduzione del 56 % dei limiti di cattura dell’occhialone. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell’Unione è pertanto opportuno detrarre il 56 % dai limiti massimi di cattura dell’occhialone fissati per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219.
  • Sulla base del parere scientifico formulato dal gruppo di lavoro della CGPM per il Mar Nero, è opportuno mantenere il livello attuale di mortalità per pesca dello spratto (Sprattus sprattus) al fine di garantire la sostenibilità degli stock di tale specie nel Mar Nero (GSA 29 della CGPM). Per tale stock è pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo.

 

  • Nella 47ariunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/8, che ha modificato le raccomandazioni CGPM/43/2019/3 e CGPM/41/2017/4, relative a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero (GSA 29 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/8 ha introdotto un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo Conformemente alla raccomandazione CGPM/41/2017/4, il periodo di chiusura della pesca di due mesi e la limitazione dei giorni di pesca a 180 all’anno sono funzionalmente collegati alle possibilità di pesca per il rombo chiodato, in quanto, in loro assenza, il TAC dovrebbe essere ridotto per assicurare la ricostituzione di tale specie. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano attuate nel diritto dell’Unione.
  • Nella 48ariunione annuale del 2025 la CGPM ha approvato un riporto del contingente inutilizzato dell’Unione per il rombo chiodato nel 2024. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell’Unione. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti da tale sottoutilizzazione dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro alla sottoutilizzazione, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito dal regolamento (UE) 2024/259 per quanto riguarda l’assegnazione annuale del
  • L’utilizzo delle possibilità di pesca a disposizione dei pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio (6), in particolare agli articoli 33 e 34, riguardanti la registrazione delle catture e degli sforzi di pesca e la notifica dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.
  • Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1ogennaio Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

 

  1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano gli stock ittici seguenti:
  1. anguilla (Anguilla anguilla), corallo rosso (Corallium rubrum) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo;
  1. gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale;
  1. acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico;
  1. nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico;
  1. nasello (Merluccius merluccius) e gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia;
 
  
  • Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE)
  1. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007,

(CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE)

  1. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

 

  1. gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante;
  1. occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán;
  1. spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar
  1. Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell’Unione, compresa la pesca ricreativa, qualora le disposizioni pertinenti vi facciano esplicito riferimento.

Articolo 2

Definizioni

 

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE)

  1. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
  1. «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;
  1. «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
  1. «totale ammissibile di catture» (TAC):
  1. nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
  1. in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato nell’arco di un anno per ciascuno stock;
  1. «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;
  1. «contingente autonomo dell’Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell’Unione in assenza di un TAC concordato;
  1. «contingente analitico»: un contingente autonomo dell’Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;
  1. «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e la cui qualità, sulla base di un esame scientifico, sia ritenuta sufficiente per la formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
  1. «dispositivo di concentrazione del pesce» (fish aggregating device – FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare destinato ad attirare

Articolo 3

Zone di pesca

 

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone di pesca:

  1. «sottozone geografiche della CGPM» (GSA della CGPM): le zone indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
  1. «Mar Mediterraneo»: le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM specificate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
  1. «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
 
  

 

  1. «Mare Adriatico»: le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
  1. «Canale di Sicilia»: le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
  1. «Mar Ionio»: le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
  1. «Mare di Levante»: le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
  1. «Mare di Alborán»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
  1. «Mar Nero»: le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM indicata nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE

 

 

 

Capo I

Mar Mediterraneo

 

 

Articolo 4

Anguilla

 

  1. Il presente articolo si applica alle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, alle acque salmastre e alle acque Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.
  1. È vietato praticare attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla (Anguilla anguilla) di lunghezza complessiva superiore a 12 cm, come specie bersaglio o come cattura accessoria accidentale, per un periodo di almeno sei mesi nel A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue:
  1. se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire all’interno di uno stesso Stato membro da una zona di pesca all’altra per tenere conto del modello di migrazione geografica e temporale dell’anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;
  1. il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3; e
  1. il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE)
  2. 1100/2007 del Consiglio (8), con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell’anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.
  1. Il periodo di chiusura va dal 1ogennaio al 31 marzo 2026 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi tra il 1o aprile e il 30 novembre 2026 è stabilito da ciascuno Stato membro
  1. Le attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm sono autorizzate annualmente per un periodo di due mesi e tali attività di pesca sono monitorate da un istituto scientifico designato che supervisiona la raccolta e le analisi dei
 
  
  • Regolamento (CE) 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj).

 

  1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e il numero massimo di attrezzi fissi autorizzati per la pesca di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm a fini commerciali non superano i livelli stabiliti nell’allegato I.
  1. È vietata la pesca ricreativa dell’anguilla in tutte le fasi del ciclo
  1. Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione in merito:
  1. al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro il 1omarzo 2026;
  1. alle misure nazionali relative al periodo di chiusura o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro due settimane dalla loro adozione; e
  1. al periodo autorizzato per la pesca di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm a norma del paragrafo 4, entro il 1o marzo 2026.

Articolo 5

Corallo rosso

 

  1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell’Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum) nel Mar
  1. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell’Unione e nell’ambito di attività di raccolta dell’Unione non superano i livelli fissati nell’allegato II.

Articolo 6

Lampuga

 

  1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca pelagica a fini commerciali esercitate da pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) con l’uso di FAD nel Mar Mediterraneo. Si applica anche alla pesca ricreativa della lampuga nel Mar
  1. La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e stazza lorda (gross tonnage – GT), per i pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare la lampuga è stabilita nell’allegato
  1. Il numero massimo di FAD per ogni peschereccio autorizzato a pescare la lampuga è stabilito nell’allegato
  1. Il livello massimo delle catture di lampuga non supera i livelli stabiliti nell’allegato
  1. La pesca ricreativa della lampuga è autorizzata dal 15 agosto al 31 dicembre e il numero massimo di catture è limitato a 10 kg o a cinque esemplari di qualsiasi taglia, per persona, al

Capo II

Mar Mediterraneo occidentale

 

 

Articolo 7

Stock demersali

 

  1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura degli stock demersali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo
  1. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro è stabilito nell’allegato IV del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE)
  2. 1224/2009.

 

  1. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone sono stabiliti nell’allegato
  1. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna sono stabiliti nell’allegato IV.
  1. La ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri stabilita nell’allegato IV non pregiudica:
  1. gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) 1380/2013;
  1. le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) 1224/2009;
  1. gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) 847/96 del Consiglio (9) o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
  1. i quantitativi riportati conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o trasferiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1380/2013;
  1. le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) 1224/2009.

Articolo 8

Meccanismo di compensazione

 

  1. Per il segmento di flotta interessato, uno Stato membro può adottare norme nazionali su un meccanismo di compensazione al fine di concedere, nel 2026, ai pescherecci ammissibili battenti la sua bandiera un’assegnazione supplementare di giorni di pesca secondo quanto disposto dal paragrafo 2 e calcolata conformemente ai paragrafi 7 e 8, purché il peschereccio che riceve tale assegnazione supplementare soddisfi una o più delle condizioni seguenti stabilite a livello nazionale:
  1. il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di almeno 45 mm quando pesca nella piattaforma continentale e sul versante superiore;
  1. il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di almeno 50 mm quando pesca nella piattaforma continentale e sul versante superiore e in acque profonde;
  1. l’attività del peschereccio è soggetta a un periodo di chiusura che vieta ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca a profondità comprese tra 100 m e 500 m per almeno sei settimane consecutive tra febbraio e settembre;
  1. l’attività del peschereccio è soggetta a un periodo di chiusura che vieta ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM per almeno quattro settimane consecutive tra marzo e ottobre;
  1. l’attività del peschereccio è soggetta a un periodo di chiusura che vieta ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM per almeno quattro settimane consecutive tra marzo e ottobre;
  1. almeno il 5 % dei luoghi di pesca del peschereccio a profondità comprese tra 100 m e 500 m rientra in una zona soggetta a un periodo di chiusura di 12 mesi durante il quale sono vietate le attività di pesca;
  1. i luoghi di pesca del peschereccio rientrano in una zona di chiusura temporanea stabilita al fine di ridurre di almeno il 20 % le catture di riproduttori di nasello;
  1. i luoghi di pesca del peschereccio rientrano in una zona di chiusura temporanea stabilita al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %;
 
  
  • Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj).

 

  1. i luoghi di pesca del peschereccio sono soggetti a una chiusura permanente dell’attività di pesca con pescherecci da traino adibiti alla pesca del gambero viola e del gambero rosso in acque profonde a una profondità inferiore a 600 m;
  1. i luoghi di pesca del peschereccio sono soggetti a una chiusura permanente dell’attività di pesca con pescherecci da traino che pescano in acque profonde a una profondità inferiore a 800 m;
  1. il peschereccio utilizza una rete da traino a divergenti volanti, divergenti pelagici, divergenti a basso contatto o altri divergenti che riduce il contatto dei divergenti e dell’attrezzo con il fondale marino, al fine di preservare gli habitat ittici essenziali delle specie demersali;
  1. il peschereccio utilizza un attrezzo altamente selettivo che, secondo uno studio dello CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 20 mm;
  1. almeno il 10 % dei luoghi di pesca del peschereccio a profondità comprese tra 300 m e 600 m rientra in una zona soggetta a una chiusura permanente dell’attività di pesca con pescherecci da traino adibiti alla pesca dello scampo nella GSA 6, 9 o 11 della CGPM;
  1. lo Stato membro interessato attua una cessazione definitiva compresa tra il 5 % e il 10 % della flotta interessata o una cessazione definitiva superiore al 10 % della flotta
  1. L’assegnazione di giorni di pesca supplementari di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:
  1. se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro può aumentare del 9,3 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora:
  • il peschereccio interessato attui tale misura prima del 1omaggio 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 18,6 %;
  • i pescherecci che attuano tale misura prima del 1omaggio 2026 rappresentino complessivamente più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato nell’EMU, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 25 %;
  • la misura si applichi a tutti i pescherecci dello Stato membro interessato nell’EMU prima del 1omaggio 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 30 %;
  • il peschereccio interessato abbia già attuato tale misura nel 2025 e continui ad attuarla nel 2026 senza interruzione, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 37 %; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;
  1. se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), uno Stato membro può aumentare del 15,4 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora:
  • il peschereccio interessato attui tale misura prima del 1omaggio 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 30,8 %;
  • i pescherecci che attuano tale misura prima del 1omaggio 2026 rappresentino complessivamente più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato nell’EMU, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 40 %;

 

  • la misura si applichi a tutti i pescherecci dello Stato membro interessato nell’EMU prima del 1omaggio 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 50 %; o
  • il peschereccio interessato abbia già attuato tale misura nel 2025 e continui ad attuarla nel 2026 senza interruzione, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 55 %; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;
  1. se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), uno Stato membro può aumentare del 10 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato sia già stato soggetto a tale condizione nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 12 %; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;
  1. se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), uno Stato membro può aumentare del 15 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato non sia già stato soggetto a tale condizione nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 18 %; se la chiusura è prorogata ininterrottamente per altre settimane, l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 2 % per ogni settimana supplementare; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;
  1. se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera e), uno Stato membro può aumentare del 15 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato sia già stato soggetto a tale condizione nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 18 %; se la chiusura è prorogata ininterrottamente per altre settimane, l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 2 % per ogni settimana supplementare; le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;
  1. se il peschereccio è soggetto alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), uno Stato membro può aumentare del 4 % l’assegnazione di giorni di pesca;
  1. se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), uno Stato membro può aumentare del 13 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora il peschereccio interessato sia già stato soggetto a tale misura nel 2025 e continui a esservi soggetto nel 2026, nel qual caso l’assegnazione di giorni di pesca per tale peschereccio può essere aumentata del 15 %; Le percentuali di cui alla presente lettera non possono essere cumulate;
  1. se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca;
  1. se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera i), uno Stato membro può aumentare del 6 % l’assegnazione di giorni di pesca;
  1. se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera j), uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca, che può essere aumentata del 5 % nel caso in cui tale misura sia già stata attuata nel 2025;
  1. se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera k), uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca;

 

  1. se un peschereccio soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera l), uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca;
  1. se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera m), uno Stato membro può aumentare dell’8 % l’assegnazione di giorni di pesca;
  1. se l’attività del peschereccio è soggetta alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera n), uno Stato membro può aumentare del 15 % l’assegnazione di giorni di pesca, salvo qualora si applichi una cessazione definitiva di oltre il 10 % della flotta interessata, nel qual caso lo Stato membro può aumentare del 30 % l’assegnazione di giorni di
  1. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione i progetti di atti legislativi nazionali relativi alle condizioni selezionate per il meccanismo di compensazione di cui al paragrafo 1 almeno un mese prima della loro
  1. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:
  1. l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che soddisfano una delle condizioni per la compensazione di cui ai paragrafi 1 e 2; e
  1. il relativo numero di giorni di pesca
  1. La notifica dell’assegnazione supplementare di giorni di pesca è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio Se lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione la notifica dell’assegnazione supplementare di giorni di pesca dopo il 31 luglio 2026, le percentuali di cui al paragrafo 2 sono dimezzate.
  1. Ogni mese lo Stato membro interessato trasmette separatamente alla Commissione lo sforzo utilizzato da imputare all’assegnazione supplementare di cui al paragrafo 2, utilizzando i codici di comunicazione specifici predisposti a tal
  1. Lo Stato membro interessato calcola l’assegnazione supplementare di giorni di pesca sulla base del valore di riferimento che corrisponde allo sforzo di pesca massimo consentito fissato dal regolamento (UE) 2024/259, in proporzione al corrispondente numero di pescherecci ammissibili interessati dalle condizioni di cui ai paragrafi 1 e
  1. Lo Stato membro interessato non assegna giorni di pesca supplementari che comporterebbero il superamento dello sforzo di pesca massimo consentito fissato per il pertinente gruppo di sforzo di pesca nel regolamento (UE) 2024/259, vale a dire all’allegato III e all’articolo 8.
  1. Lo Stato membro interessato rafforza il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al presente articolo al fine di garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite nel paragrafo 1 e nelle corrispondenti misure
  1. Lo Stato membro interessato può trasferire giorni supplementari assegnati a norma del presente articolo tra i pescherecci che attuano le stesse condizioni, purché applichi un fattore di conversione corroborato dai migliori pareri scientifici disponibili.
  1. Qualora il peschereccio interessato soddisfi le condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere a) e b), il numero di giorni supplementari di pesca assegnati a tale peschereccio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), può essere

 

Articolo 9

Misure correttive per il nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM e per lo scampo nella GSA 6 della CGPM

 

  1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca esercitate dai pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del nasello (Merluccius merluccius) nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM e dello scampo (Nephrops norvegicus) nella GSA 6 della
  1. Il limite massimo di cattura del nasello per i pescherecci dell’Unione che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GTR, GND) nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura nell’allegato
  1. Gli Stati membri adottano, per lo scampo, una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm di lunghezza del carapace (LC).
  1. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Articolo 10

Misure correttive per il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM e per lo scampo nelle GSA 9 e 11 della CGPM

 

  1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca esercitate dai pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del nasello (Merluccius merluccius) nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM e dello scampo (Nephrops norvegicus) nelle GSA 9 e 11 della
  1. Il limite massimo di cattura del nasello per i pescherecci dell’Unione che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GTR, GND) nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura nell’allegato
  1. È vietato utilizzare reti gemelle a divergenti per i pescherecci da traino che pescano nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della
  1. Gli Stati membri adottano, per lo scampo, una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm di lunghezza del carapace (LC).
  1. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 11

Registrazione e trasmissione dei dati

 

  1. Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) 1224/2009 e agli articoli 146 quater, 146 quinquies e 146 sexies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (11).
  1. Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell’allegato IV del presente regolamento.
 
  
  • Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE)
  1. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE)
  2. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg/2019/1241/oj).
  • Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).

 

Capo III Mare Adriatico

 

Articolo 12

Stock di piccoli pelagici

 

  1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione per la cattura della sardina (Sardina pilchardus) e dell’acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare
  1. Il livello massimo delle catture di sardina e acciuga non supera i livelli stabiliti nell’allegato
  1. La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT, di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è stabilita nell’allegato
  1. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1380/2013.

Articolo 13

Stock demersali

 

  1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare
  1. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i suddetti stock demersali e la capacità massima della flotta nell’ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell’allegato
  1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 14

Trasmissione dei dati

 

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock e i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell’allegato V del presente regolamento.

Capo IV Canale di Sicilia

 

Articolo 15

Nasello e gambero rosa mediterraneo

 

  1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius) e del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di
  1. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell’ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell’allegato
  1. Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello (espresso in numero di giorni di pesca) per i pescherecci con reti a strascico a divergenti (OTB) adibiti alla pesca del nasello è stabilito nell’allegato
  1. Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli stabiliti nell’allegato
  1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

 

Articolo 16

Gamberi di profondità

 

  1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di
  1. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell’ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell’allegato
  1. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell’allegato

Articolo 17

Trasmissione dei dati

 

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell’allegato VI del presente regolamento.

Capo V

Mar Ionio e Mare di Levante

 

 

Articolo 18

Gamberi di profondità

 

  1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio e nel Mare di
  1. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell’ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell’allegato
  1. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell’allegato

Capo VI Mare di Alborán

 

Articolo 19

Occhialone

 

  1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca commerciale e ricreativa dei pescherecci dell’Unione per la cattura dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán.
  1. Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell’allegato
  1. Il numero massimo di pescherecci con palangaro e di pescherecci con lenze a mano autorizzati a pescare l’occhialone è stabilito nell’allegato VIII.
  1. È stabilita una chiusura temporanea al fine di proteggere lo stock principale nella stagione riproduttiva per periodi non inferiori a 60 giorni Tale chiusura dura per almeno due mesi ed è attuata durante il periodo da gennaio a marzo 2026 e copre le principali zone di distribuzione dell’occhialone nel Mare di Alborán.
  1. È vietata la pesca ricreativa dell’occhialone.

 

Capo VII Mar Nero

 

Articolo 20

Spratto

  1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar
  2. Il contingente autonomo dell’Unione per lo spratto è stabilito nell’allegato
  3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 21

Rombo chiodato

  1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar
  1. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell’Unione situate nel Mar Nero, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato
  2. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 22

Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato

A prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, i pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell’ambito di applicazione dell’articolo 21 non esercitano attività di pesca per più di 180 giorni all’anno.

Articolo 23

Periodo di chiusura per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell’Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca di rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell’Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno 2026.

Articolo 24

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca stabilita nell’allegato IX del presente regolamento non pregiudica:

  1. gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) 1380/2013;
  2. le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) 1224/2009;
  3. le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) 1224/2009.

Articolo 25

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e rombo chiodato catturati nelle acque dell’Unione situate nel Mar Nero conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell’allegato IX del presente regolamento.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026

Per il Consiglio Il presidente

  1. PANAYIOTOU
 
  

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

Disposizioni sulla pesca della LAMPUGA (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») nel Mar Mediterraneo – annualità 2026, 2027 e 2028 

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’Articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)

  1. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.

1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)

  1. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, emendato dal Regolamento (UE) 2842/2023;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione del 28 maggio 2024 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione 2025/2196, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2842;

VISTO il Regolamento (UE) 2026/266 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;

VISTA la Raccomandazione GFCM/46/2023/14 che istituisce un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della lampuga comune nel Mar Mediterraneo, abrogando le raccomandazioni GFCM/30/2006/2, GFCM/43/2019/1 e GFCM/44/2021/11;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, con il quale è stato conferito alla Dottoressa Romito Graziella l’incarico di Direttrice Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026;

VISTO il Decreto direttoriale dell’8 ottobre 2024, con il quale è stato conferito al Dr. Roberto Nepomuceno l’incarico di Direttore dell’Ufficio dirigenziale non generale PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 850 del 19 ottobre 2024 e dalla Corte dei Conti al n. 1522 del 29 ottobre 2024;

 

VISTA la Direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, emanata con D.M. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la C.d.C. il 13/02/2026 al n. 170;

VISTA la Direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica prot n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrato dall’UCB al n. 141, in data 02 marzo 2026, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata Direttiva ministeriale n. 33234 del 23/01/2026;

VISTA la direttiva direttoriale della Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, emanata con D.D. n. 114778 del 9 marzo 2026 registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 10 marzo 2026 al n. 170;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2018 (Decreto) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 11 dicembre 2018, recante le modalità di iscrizione nell’elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»);

VISTA la Circolare n.0010385 del 18/06/2020 relativa alle modalità di iscrizione nell’elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»);

VISTA la Raccomandazione GFCM/46/2023/14, e in particolare il paragrafo 23, secondo cui la pesca comune al pesce lampuga con FADs è vietata dal 1° gennaio al 14 agosto;

VISTO il Regolamento 2023/2124 ed in particolare l’articolo 82 che stabilisce il divieto della pesca della lampuga condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»)dal 1 gennaio al 14 agosto di ogni anno;

VISTA la nota ARES (2026)7765867 del 10 agosto 2026 relativa a “Italian Decree on Dolphinfish Fisheris using FAD;

VISTO il Decreto Direttoriale numero 150373 del 30 marzo 2026 concernente “Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) 2’26, 2027, 2028;

TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, l’articolo unico del Decreto Direttoriale numero 150373 del 30 marzo 2026 al paragrafo 7 ha disposto l’inizio dell’esercizio delle attività di pesca della lampuga con dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») annualità 2026, 2027 e 2028” dal 10 agosto anziché dal 15 agosto di ogni anno;

 

CONSIDERATO che l’art. 6 paragrafo 5 del Regolamento del Consiglio 2026/266 stabilisce che la pesca ricreativa della lampuga è autorizzata dal 15 agosto al 31 dicembre;

DECRETA

 

Articolo 1

Il paragrafo 7 dell’articolo del Decreto Direttoriale numero 150373 del 30 marzo 2026 è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo:

  1. Le imbarcazioni inserite nell’elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (Coryphaena hippurus) possono esercitare la cattura della LAMPUGA condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione di pesce (FAD) dal 15 agosto al 31 dicembre di ogni anno.

 

 

Articolo 2

 

La pesca ricreativa della lampuga è autorizzata dal 15 agosto al 31 dicembre di ogni anno e il numero massimo di catture è limitato a 10 kg o a cinque esemplari di qualsiasi taglia, per persona, al giorno.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito web del Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, viene trasmesso agli organi di controllo e al Reparto Pesca per la massima diffusione agli Uffici Marittimi.

La Direttrice Generale Graziella Romito

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

 

Il Dirigente Pemac III Roberto Nepomuceno

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

 

ROBERTO NEPOMUCENO 10.08.2026

18:32:35

GMT+02:00

 

Ministero dell’agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

E DELL’ACQUACOLTURA PEMAC III

Roma,

Alle Direzioni Marittime

TUTTE

Capitanerie di porto

TUTTE

Associaazioni nazionali di pesca

Sportiva

e, p.c. Comando Generale del corpo delle

capitanerie di porto

Reparto II Reparto III – CCNP

Reparto Pesca Marittima del Corpo delle

Capitanerie di porto

SEDE

 

Oggetto: Sospensione temporanea del punto b), pagina 4, della nota esplicativa prot. n. 0199994 del 28 aprile 2026

Facendo seguito alla nota esplicativa prot. n. 0199994 del 28 aprile 2026, recante “Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa”, si rappresenta quanto segue.

Nelle more dell’aggiornamento della piattaforma “RecFishing” da parte della Commissione europea, volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sistema di dichiarazione delle catture anche per gli utenti che non dispongono di dispositivi smartphone o che incontrano difficoltà tecniche nell’utilizzo dell’applicazione, si dispone una fase transitoria.

Fino al 31 dicembre 2026 è sospesa l’applicazione del punto b), riportato a pagina 4 della citata nota esplicativa, limitatamente alla previsione secondo cui l’apertura della “Sessione di pesca” deve avvenire contestualmente all’inizio della battuta di pesca.

Resta fermo l’obbligo di registrazione e dichiarazione delle catture delle specie previste dal decreto direttoriale n. 0194803 del 27 aprile 2026.

Restano valide tutte le ulteriori disposizioni contenute nella citata nota esplicativa.

Le Autorità marittime in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione della presente comunicazione presso i propri Uffici dipendenti e i pescatori interessati.

 

Il Dirigente PEMAC III Roberto Nepomuceno

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

 

ROBERTO NEPOMUCENO 21.05.2026

03:35:09

GMT+02:00

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

“Misure di gestione della rendicontazione dell’attività di pesca ricreativa”

 

VISTO il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e, in particolare, l’articolo 17 in materia di pesca sportiva;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, emendato dal regolamento (UE) n. 2842/2023;

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009, nonché i regolamenti (UE) n.

1379/2013 e (UE) n. 1380/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2026/266 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;

VISTO il regolamento (UE) della Commissione n. 2025/2196, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2842;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto delle normative in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”;

VISTO l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi;

VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24 e successive modifiche;

VISTO il decreto direttoriale n. 0015177 del 12/01/2023 con il quale è stata istituita la nuova procedura che prevede l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale per effettuare la registrazione e l’accesso per la comunicazione della pesca sportiva e ricreativa in mare ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti al n. 288 del 23 febbraio 2024, concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16/10/2023;

 

 
  

VISTA la direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, emanata con decreto ministeriale n. 33234 del 23 gennaio 2026, in corso di registrazione presso gli organi di controllo;

VISTA la direttiva dipartimentale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, recante l’attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026;

VISTA la direttiva direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, prot. n. 114778 del 9 marzo 2026, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 10 marzo 2026 al

  1. 170;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09/01/2026, registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 03/02/2026, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Graziella Romito l’incarico di Direttrice Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;

CONSIDERATO l’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento UE n. 2842/2023, che prevede per la pesca sportiva e ricreativa che gli Stati membri costieri raccolgano dati sulle catture effettuate da persone fisiche che praticano la pesca ricreativa di specie, stock o gruppi di stock per i quali l’Unione fissa possibilità di pesca e che sono oggetto di un piano pluriennale o soggetti all’obbligo di sbarco;

CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n. 2842/2023, la Commissione europea ha sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che permette di rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa che gli Stati membri richiedenti devono utilizzare;

RITENUTO necessario continuare a raccogliere sia le informazioni richieste con il decreto ministeriale 6 dicembre 2010, sia tutti i dati previsti dal regolamento UE n. 2842/2023;

DECRETA

 

Articolo unico

 

  1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto ministeriale 5 dicembre 2010, è adottato un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell’ambito della pesca sportiva o ricreativa, per le finalità di cui all’articolo 55 del regolamento UE n. 2842/2023, in premessa
  2. Le persone fisiche, di età maggiore ai sedici anni, che praticano la pesca sportiva o ricreativa subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto devono registrarsi tramite l’applicazione RecFishing, disponibile sul Google Play Store e Apple Store.

 

 
  

 

  1. I soggetti di cui al comma precedente hanno l’obbligo di effettuare la registrazione sul sistema RecFishing della cattura delle specie ittiche che rientrano nel seguente elenco:
    • Thunnus thynnus (Tonno rosso);
    • Xiphias gladius (Pesce spada);
    • Coryphaena hippurus (Lampuga);
    • Thunnus alalunga (Alalunga).
  1. La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura provvede a fornire le istruzioni relative alle procedure da seguire in fase di registrazione e dichiarazione delle catture, mediante l’applicazione di cui al presente articolo.
  2. Le violazioni agli obblighi derivanti dal presente decreto sono punite ai sensi dell’articolo 11, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero www.masaf.gov.it ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La Direttrice Generale Graziella Romito

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

 

 

GRAZIELLA ROMITO MASAF 24.04.2026

20:06:54

GMT+02:00

 

Ministero dell’agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELL’IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

E DELL’ACQUACOLTURA PEMAC 3

Roma,

Alle      Direzioni Marittime TUTTE

Capitanerie di porto TUTTE

 

Associazioni nazionali di pesca sportiva

e, p.c. Comando Generale del Corpo

delle Capitanerie di porto

Reparto II

Reparto III – CCNP

Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di porto SEDE

OGGETTO: Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto direttoriale n.0194803 del 27 aprile 2026.

La presente nota circolare riassume gli adempimenti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere rispettati da coloro che intendono esercitare la pesca sportiva e ricreativa e, da ultimo, definisce modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, da effettuarsi mediante l’utilizzo del sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture (denominata RecFishing), adottato col decreto citato in oggetto.

Premessa

In via preliminare, si ritiene utile richiamare il quadro generale delle disposizioni che disciplinano l’attività di pesca non professionale (in particolare sportiva o ricreativa), che costituisce il primo e sempre vigente inquadramento della materia. Nei paragrafi successivi saranno trattate le ulteriori disposizioni di dettaglio applicabili in questo contesto, anche alla luce di recenti interventi normativi.

Al riguardo, si fa riferimento all’articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che definisce la pesca non professionale come quella attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. La norma citata vieta la vendita e il commercio dei prodotti

 

della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il competente Ministero non ne disponga comunque il divieto. Il medesimo articolo consente infine la pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari soltanto ai maggiori di anni sedici.

Ulteriormente, si cita l’articolo 128-bis del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale stabilisce che la pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea e senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione, consentiti solo per finalità diverse dalla pesca. La norma, infine, vieta al pescatore sportivo subacqueo di raccogliere coralli o molluschi e consente di trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea.

Da ultimo, si rinvia agli articoli dal 137 al 144 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, che pongono norme di dettaglio rispettivamente in tema di attrezzi individuali e non individuali consentiti; rispetto della distanza da unità da pesca professionale in esercizio; limitazioni all’uso degli attrezzi consentiti; limiti di cattura; mezzi nautici consentiti e regole per lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

Comunicazione di pesca sportiva e ricreativa

Fermo restando il quadro di norme sopra descritto, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 (“Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”), tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare devono effettuare una comunicazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l’area riservata del sito “SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF.

Il servizio è, notoriamente, rivolto a tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare e alle associazioni di settore, delegate a comunicare ed aggiornare i dati dei propri associati.

L’attestazione dell’avvenuta comunicazione è necessaria per poter esercitare la pesca (c.d. tesserino di pesca sportiva e ricreativa) ed ha la validità di 1 anno (anno legale). Il tesserino può essere rinnovato eseguendo annualmente la necessaria comunicazione. Le comunicazioni effettuate con scadenza prorogata sino al 30 aprile 2026, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero www.masaf.gov.it , del decreto direttoriale numero.0194803 del 27 aprile 2026, dovranno essere rinnovate per il corrente anno.

Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso

La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere esercitata invece solo previo rilascio di un nulla osta, a cura dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto interessata, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile alla scadenza.

Il nulla osta per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere richiesto solo dai pescatori sportivi e ricreativi che abbiano già effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano quindi in possesso del relativo tesserino, oppure dagli organizzatori di gare, che possono richiedere il nulla osta per tutte le unità partecipanti, elencandole nell’istanza.

Al fine di monitorare le quote di cattura del tonno rosso, il nulla osta è rilasciato per l’unità da diporto e non può essere ottenuto per barche straniere. Esso consente lo svolgimento dell’attività di pesca ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti e non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ha presentato l’istanza.

Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di tonno rosso all’Autorità marittima

 

del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura, utilizzando l’apposita modulistica.

Pesca sportiva e ricreativa del pesce spada

In analogia a quanto sopra indicato per la pesca del tonno rosso, le vigenti disposizioni prevedono il rilascio, a cura dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto interessata, di uno specifico nulla osta, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile alla scadenza, anche per la pesca del pesce spada.

Anche in questo caso, il rilascio del nulla osta è richiesto a tutti i pescatori sportivi e ricreativi che abbiano effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano quindi in possesso del tesserino, nonché agli organizzatori di gare, che possono richiedere il nulla osta per tutte le unità partecipanti, elencandole nell’istanza.

Il nulla osta è rilasciato per l’unità da diporto e non può essere ottenuto per barche straniere e consente lo svolgimento dell’attività di pesca a tutti i soggetti presenti a bordo, a prescindere dalla presenza a bordo del soggetto che ha presentato l’istanza.

Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di pesce spada all’Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura, utilizzando l’apposita modulistica.

Pesca sportiva e ricreativa col palangaro

Come noto, la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro è un’attività regolamentata con l’obiettivo di tutelare le risorse ittiche e garantire una pesca responsabile. Le vigenti norme prevedono una

specifica autorizzazione per l’uso di questo attrezzo da pesca, rilasciata dell’Autorità marittima,

indipendentemente dal luogo di residenza del richiedente. L’autorizzazione ha validità annuale (anno solare).

L’obbligo di richiedere l’autorizzazione è rivolto ai pescatori sportivi e ricreativi interessati a praticare la pesca con il palangaro che hanno già effettuato preventivamente la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa al MASAF, prevista dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2010.

La validità dell’autorizzazione è quindi subordinata alla effettiva validità della comunicazione al MASAF e può essere negata o revocata qualora siano accertate violazioni amministrative al decreto ministeriale n. 45439 del 30 gennaio 2024 e successive modifiche ed integrazioni.

L’utilizzo dell’attrezzo palangaro è vietato per la pesca di tutte le specie bersaglio altamente migratorie (es. tonno rosso e pesce spada). I pescatori autorizzati, infine, provvedono ad apporre apposita marcatura che riporta il numero di autorizzazione sugli attrezzi utilizzati per la pesca.

Uso dell’applicazione elettronica RECFISHING

Come previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n. 2842/2023, la Commissione europea ha recentemente sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che permette di rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa, permettendone l’utilizzo ai Paesi membri richiedenti.

 

Conseguentemente, questa Amministrazione (col decreto direttoriale numero 0194803 del 27 aprile 2026 ha recepito il sistema elettronico europeo di registrazione e dichiarazione delle catture, per le finalità di cui all’articolo 55 del citato regolamento, pur continuando a raccogliere le comunicazioni regolate con il decreto ministeriale 6 dicembre 2010.

In ragione di quanto precede, le persone fisiche, di età maggiore ai 16 anni, che praticano la pesca sportiva o ricreativa subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto, devono anche registrarsi tramite l’applicazione RecFishing, disponibile sul Google Play Store e Apple Store, seguendo i seguenti passaggi:

Gli interessati devono procedere al download dell’applicazione RecFishing e alla successiva registrazione tramite il portale EU Login, accessibile direttamente dall’applicazione.

  1. Al termine della procedura di registrazione, nella sezione “Profilo” della App, verrà generato un codice RecFishing.
  2. Il codice RecFishing dovrà essere inserito in fase di rilascio o rinnovo del tesserino pescatori nazionale (area riservata del sito “SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF).
  3. Le associazioni potranno registrare i propri associati, purché rispettino quanto previsto ai precedenti punti.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell’applicazione di cui trattasi, si precisa che al termine della fase di registrazione, ciascun utente è tenuto a seguire le seguenti disposizioni applicative:

  1. La rendicontazione delle catture e dei rilasci è riconducibile alla singola persona, che dovrà inserire nel RecFishing esclusivamente le specie elencate al comma 3 del decreto direttoriale n. 0194803 del 27 aprile 2026
  2. L’apertura della “Sessione di pesca” sull’applicazione RecFishing deve essere contestuale all’inizio della battuta di pesca.
  3. La dichiarazione delle catture delle specie, di cui alla precedente lettera a), deve essere effettuata prima del rientro in porto e, in ogni caso, non oltre le ore 23:59 del giorno in cui è avvenuta la

Al fine di garantire supporto tecnico e assistenza agli utenti, la Scrivente ha attivato un sistema di help desk al seguente indirizzo e-mail: censimentopescasportiva@masaf.gov.it.

Da ultimo, per ogni eventuale ulteriore informazione, è possibile consultare la pagina delle FAQ raggiungibile al sito web dedicato: https://www.controllopesca.politicheagricole.it/.

Le Autorità marittime in indirizzo, ai fini della corretta applicazione delle norme sopra richiamate, sono invitate a curare la massima diffusione della presente nota presso i propri Uffici dipendenti e pescatori interessati, singoli o associati, mediante l’impiego di ogni idoneo strumento di pubblicità.

LA DIRETTRICE GENERALE

Graziella Romito

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

GRAZIELLA ROMITO MASAF 28.04.2026

16:52:33

GMT+02:00